Decreto Ministeriale del 10 aprile 1969

l'importazione, esportazione e il transito degli animali durante il trasporto

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  1. Bullox
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    Le regole per il trasporto degli animali in viaggio sono stabilite dal Decreto Ministeriale del 10 aprile 1969 e possono essere sintetizzate come segue:

    • In auto - Per trasportare un solo animale (cane o gatto) occorre sistemarlo nella parte posteriore della vettura anche senza la rete divisoria, che in questo caso non è obbligatoria ma è sempre consigliabile. Se si trasportano due o più animali, invece, questa va installata oppure è necessario tenere gli animali separati negli appositi "trasportini".

    • In treno - E' consentito il trasporto gratuito di piccoli animali domestici racchiusi in piccoli contenitori di dimensioni espressamente indicate. Il regolamento ferroviario riporta le condizioni di trasporto e le tariffe per gli animali di taglia maggiore in relazione al tipo di treno e alle condizioni di viaggio. Un cane guida in accompagnamento ad un viaggiatore non vedente è ammesso gratuitamente in qualunque treno.

    • In aereo - I regolamenti per il trasporto degli animali e il costo relativo variano a seconda delle compagnie aeree. In genere possono essere portati con sé in cabina solo i cani di piccola taglia, che non superano i 10 chili di peso, tenuti dentro al loro trasportino. Quelli più grandi vengono imbarcati insieme ai bagagli, in zone apposite dell'aereo. I cani guida per non vedenti vengono imbarcati con il passeggero purché muniti di museruola e guinzaglio.



    La nuova normativa sanitaria dell'Unione Europea, in vigore 1 ottobre 2004, disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell'Unione europea dei cani, gatti e furetti, nonché l'introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti da Paesi Terzi, nel territorio comunitario. Riguarda la movimentazione, senza alcun fine commerciale, degli animali accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento.

    Cani, gatti e furetti che viaggiano dall'Italia verso uno Stato membro dell'Unione europea, diverso dalla Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003/803/CE della Commissione del 26 novembre 2003 e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip in relazione a quanto previsto dalla normativa nazionale del Paese. Il passaporto, rilasciato dal Servizio Veterinario Ufficiale, deve attestare l'esecuzione della vaccinazione antirabbica. Per la movimentazione verso la Finlandia è necessario il trattamento preventivo per l'echinococco.
    Se l'animale viaggia verso Gran Bretagna, Irlanda, vezia e Malta, deve essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003/803/CEE del 26 novembre 2003 e identificati esclusivamente tramite un microchip. Come per gli altri paesi, nel passaporto deve essere attestata l'esecuzione della vaccinazione, ma anche dell'esame del sangue da cui risultino anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus contro la rabbia. In questi Paesi è vietato introdurre cani e gatti di età inferiore ai tre mesi.

    Possono essere movimentati dall'Italia verso gli altri Paesi comunitari, al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili, cani, gatti e furetti anche non scortati dal passaporto conforme al modello della decisione 2003/803/ CEE, a condizione che tali animali siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale prima del 1° ottobre 2004, ancora valido con riferimento alla durata dell'efficacia della vaccinazione nei confronti della rabbia conformemente alle istruzioni fornite dai laboratori di fabbricazione, e attestante la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa comunitaria.

    Fonte: www.aaamicoffresi.org
     
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