Decreto Ministero Sanità del 14 ottobre 1996

Norme in materia di affidamento dei cani randagi

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    IL MINISTRO DELLA SANITA’
    - Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
    Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
    - Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
    - Ravvisata la necessità di disciplinare specificamente gli aspetti relativi agli affidi dei cani randagi fissando altresì le opportune procedure che consentano l’adeguata tutela dei suddetti animali nel quadro delle norme di coordinamento statale di cui alla citata legge n. 281/1991;
    DECRETA

    • Art. 1
    1. I cani randagi accalappiati devono essere ricoverati e trattenuti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b), per un periodo non inferiore a sessanta giorni, nei canili di cui all’art. 4, comma 1, della legge 281/1991 ed essere sottoposti, a cura del Servizio veterinario della Ausl competente, a:
    a. osservazione, controllo sanitario e ai trattamenti profilattici previsti all’art. 2, comma 5, della citata legge n. 281/1991;
    b. identificazione, registrazione e tatuaggio, quest’ultimo nel senso in cui l’animale ne sia provvisto; tali operazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento degli animali.
    2. Trascorso il periodo di permanenza presso il canile, gli animali possono essere collocati presso i rifugi di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991.
    3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono procedere ad affidare gli animali in esse collocati solo a soggetti privati che offrano garanzie di buon trattamento e relativamente alle strutture di cui al comma 1 anche ad associazioni protezionistiche espressamente riconosciute dal servizio veterinario regionale ed inserite, a sua cura, in un apposito registro. Le procedure di affidamento sono quelle di cui all’articolo 3.
    4. L’affido degli animali può avvenire:
    a. in forma definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni dall’accalappiamento;
    b. in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall’accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnino a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro il termine di cui alla lettera a).

    • Art. 2
    1. Le associazioni di cui all’art. 1, comma 3:
    a. possono prendere in affido un numero massimo di animali rapportato all’effettiva capacità delle strutture disponibili;
    b. devono comunicare al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale che ha effettuato il tatuaggio dell’animale gli affidi trasmettendo al medesimo servizio copia dell’apposita scheda riportante almeno le informazioni di cui all’allegato.
    2. Le associazioni di cui all’art. 1, comma 3, non possono procedere a successivi affidi degli animali se non a favore di soggetti privati.

    • Art. 3
    1. All’atto dell’affido a privati dovrà essere compilata l’apposita scheda, di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), che deve essere conservata per eventuali controlli, insieme alla fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente dell’affidatario.
    2. L’affido degli animali è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato che sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda di cui in allegato; in caso di affido a persone minorenni la dichiarazione è sottoscritta dall’esercente la potestà familiare.
    3. Prima di procedere a nuovi affidi a favore di soggetti privati il servizio veterinario competente deve accertare l’effettivo stato degli animali in precedenza affidati.

    • Art. 4
    1. Il servizio veterinario delle aziende sanitarie locali comunica, semestralmente, al servizio veterinario regionale:
    a. il numero di animali che sono stati tatuati;
    b. il numero degli animali affidati, specificando gli affidi fatti a soggetti privati, alle associazioni iscritte nell’albo regionale di cui all’art. 1, comma 3, nonché gli affidi effettuati da tali associazioni a soggetti privati.
    2. Il servizio veterinario regionale comunica, con cadenza annuale, i dati aggregati al Ministero della sanità.

    • Art. 5
    1. Il Ministero della sanità stabilisce, d’intesa con le omologhe autorità sanitarie degli altri paesi e sulla base di garanzie non più favorevoli di quelle previste dal presente decreto, le modalità di affido degli animali ad associazioni protezionistiche estere.

    • Art. 6
    Il presente decreto, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 14 ottobre 1996.
    Il Ministro: BINDI

    Fonte: www.aaamicoffresi.org
     
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