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• Art. 727 Codice Penale, mutato piu' volte dagli interventi legislativi (fino alla Legge n. 189/2004), ora si occupa dell'abbandono di animali e della inadeguata detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura.
• Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili soppressi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli arrecano danno.
• Art. 672 Codice Penale (Omessa custodia e malgoverno di animali)
Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti abbandona a se stessi animali da tiro, da soma oda corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
• Art. 70 Pubblica sicurezza (Pubblici spettacoli)
Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico che sono contrari alla morale o al buon costume o che comportino strazio o sevizie di animali.
• Art. 129 Pubblica sicurezza (Trattenimenti vietati) Tra i trattamenti vietati a termine dell'art. 70 della legge sono: le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti, le corride, il lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili.
• Art. 84 Polizia veterinaria (Cattura e custodia cani) I Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti. Il prefetto, quando ne riconosca la necessità stabilisce l'obbligo di un servizio di accalappiamento intercomunale o provinciale determinando le norme per il funzionamento e il contributo che deve essere dato dai comuni e dalla provincia.
• Art. 146 Leggi sanitarie (sostanze velenose)
Chiunque (….) in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 50 a un 500.
Fonte: www.aaamicoffresi.org.